L’art. 1129 c.c. afferma che “Quando i condomini sono più’ di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario” nel caso in cui due o più palazzi, hanno in comune alcuni beni o servizi abbiamo un supercondominio.