Uso delle parti in comune
All’interno del condominio convivono beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini e beni comuni. L’utilizzo dei beni comuni è regolato dalle norme del Regolamento di condominio e dal Codice Civile.
Il singolo condomino, quindi, può trarre tutte le utilità possibili dalle cose comuni purché il suo comportamento non modifichi la destinazione della cosa comune, ne impedisca o limiti l’uguale diritto di uso spettante agli altri condomini.
Il condomino non potrà mai apportare alla cosa comune modifiche tali da comportare una trasformazione della sua destinazione se non con voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresenti almeno i due terzi del valore dell’edificio.
Esistono anche determinate categorie di beni che, pur rientrando astrattamente nel novero delle parti comuni, non vengono considerate tali, in forza della circostanza che uno o determinati condomini hanno un utilizzo esclusivo di queste ultime e, quindi, ne traggano un vantaggio personale (ad esempio lastrico solare).
Sono sempre vietate, poi, le innovazioni che pregiudichino la stabilità o la sicurezza dell’edificio, che ne alterino il decoro architettonico.
Fra le utilizzazioni consentite ricordiamo:
- l’apposizione di targhe e tende sul prospetto dell’edificio;
- l’apertura di un varco nella recinzione comune con apposizione di un cancello con consegna delle chiavi a tutti i condomini;
- l’installazione in appoggio al muro condominiale della canna fumaria di un locale di proprietà privata di un condomino;
- la destinazione del cortile comune a parcheggio di automobili senza impedire il pari uso ad altri condomini;
- l’apposizione di una vetrina sul muro perimetrale in corrispondenza di un locale di proprietà esclusiva di un condomino destinato ad esercizio di attività commerciale.
Fra le utilizzazioni illegittime ricordiamo:
- la condotta del singolo condomino che parcheggia per lunghi periodi di tempo la sua vettura nel cortile condominiale così impedendo l’utilizzo dello spazio comune agli altri condomini;
- l’installazione di un voluminoso condizionatore sul muro perimetrale con alterazione del decoro architettonico dell’edificio;
- la costruzione di una baracca ad uso deposito nel cortile comune;
- l’installazione di una antenna parabolica di notevoli dimensioni sulla facciata del condominio;
- il far circolare il proprio cane nelle parti comuni senza le cautele richieste dall’ordinario criterio di prudenza (museruola, guinzaglio ecc.);
- l’apertura da parte di un condomino di un varco che consenta la comunicazione tra il proprio appartamento ed altra unità immobiliare attigua.