Aree comuni condominiali
Uno degli ambiti in cui è più frequente il rischio di contrasti all’interno del condominio riguarda la disciplina delle parti comuni del condominio.
Vediamo pertanto cosa dice la legge in merito, perché chi acquista un appartamento in un condominio diventa proprietario esclusivo della singola unità immobiliare ed allo stesso tempo comproprietario delle parti dell’edificio che servono all’uso ed al godimento comune.
Parti comuni secondo il codice civile
L’art. 1102 del Codice Civile, che disciplina la comunione dei beni in generale stabilisce che: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.”
Nello specifico l’art 1117 codice civile dice “ Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune…le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune…….le opere e le installazioni e i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune”