Detrazioni fiscali ecobonus 110 – cosa bisogna sapere
Parte del Decreto Rilancio sono le detrazioni del Superbonus che prevedono agevolazioni fiscali per determinate opere di miglioria che appartengono alla categoria dell’impatto energetico e fotovoltaico.
Per poter godere delle detrazioni vi sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte, ecco cosa bisogna sapere per richiedere questi incentivi.
Cosa dice la nuova legge sulle agevolazioni fiscali?
Gli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici sono la novità introdotta dal ecobonus 110 con l’ l’art. 119 del D.L. n. 34/2020.
La detrazione si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 nel caso si facciano:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici.