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Detrazioni fiscali ecobonus 110 – cosa bisogna sapere

Parte del Decreto Rilancio sono le detrazioni del Superbonus che prevedono agevolazioni fiscali per determinate opere di miglioria che appartengono alla categoria dell’impatto energetico e fotovoltaico. 

Per poter godere delle detrazioni vi sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte, ecco cosa bisogna sapere per richiedere questi incentivi. 

Cosa dice la nuova legge sulle agevolazioni fiscali?

Gli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici sono la novità introdotta dal ecobonus 110 con l’ l’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

La detrazione si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 nel caso si facciano:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici.

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c) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici  ovvero con impianti di microcogenerazione. 

Chi può richiedere le detrazioni?

Le detrazioni fiscali previste dagli ecobonus 110 possono essere richieste da:

a) I condomini.

b) Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività’ di impresa, arti e professioni, su unità’ immobiliari.

c) Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche’ dagli enti aventi le stesse finalità’ sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società’ che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà’ ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

d) Le cooperative di abitazione a proprietà’ indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per poter essere a conoscenza di tutti gli elementi e richiedere gli incentivi degli ‘ecobonus 110 potete rivolgervi a chi lavora nell’ambito immobiliare da molti anni.

Lo Studio Fabrizi è presente sul mercato immobiliare con un servizio di amministrazione e consulenza condominiale da molti anni. Contattaci per un consulto!

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