Dispositivi antibarriera: anche senza il consenso di tutti i condomini
I dispositivi antibarriera sistemati negli edifici pubblici e privati sono la possibilità per alcuni di poter fare le cose di tutti i giorni pur vivendo una disabilità e per gli altri condomini rappresentano un gesto di solidarietà .
La legge da molti anni si è occupata di questa situazione legiferando in merito, infatti possiamo vedere nella legge 13/1989 art. 2 che “le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (ora d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503- n.d.r.), nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile.