Studio Fabrizi | Amministratore condominio a Roma

Dispositivi antibarriera: anche senza il consenso di tutti i condomini

I dispositivi antibarriera sistemati negli edifici pubblici e privati sono la possibilità per alcuni di poter fare le cose di tutti i giorni pur vivendo una disabilità e per gli altri condomini rappresentano un gesto di solidarietà .

La legge da molti anni si è occupata di questa situazione legiferando in merito, infatti possiamo vedere nella legge 13/1989 art. 2 che “le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (ora d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503- n.d.r.), nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile.

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All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, afferma «con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile.”

Nell’ art. 1120 “I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

  1. Le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
  2. Le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune”

Ci sono però casi in cui non si riesce a raggiungere la maggioranza prevista dalla legge, allora “nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.”

Lo Studio Fabrizi si occupa dell’amministrazione di condomini grazie al suo team altamente specializzato, offrendo un servizio a tutto tondo, richiedi un preventivo per il tuo stabile!

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