Studio Fabrizi | Amministratore condominio a Roma

Impugnazione delibera condominiale

L’impugnazione di una delibera condominiale è un atto complesso che si può fare ma è importante rivolgersi a chi è del settore da molti anni. 

Infatti è necessario conoscere la legge in merito a quest’area, principalmente possiamo fare riferimento all’Art. 1137 che riguarda in maniera sostanziale l’impugnazione di una delibera ma è necessaria una piccola digressione all’articolo precedente che specifica l’essenza, la funzione e i requisiti minimi affinché l’assemblea possa deliberare in modo corretto.

Art. 1136 cc

“L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.

La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122 bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.

L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale (il verbale assemblea condominiale) da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore.”

L’espressione della legge di per sè è esplicativa, infatti si capisce in modo chiaro quali sono le modalità e i requisiti che deve avere una deliberazione condominiale affinché sia considerata valida.

Art 1137 cc

Adesso passiamo all’articolo del codice civile che si occupa specificatamente dell’impugnazione di una delibera condominiale che afferma che:

“Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.

L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione.”.  

E’ necessaria una puntualizzazione che distingue le delibere invalide in due categorie: le delibere nulle e quelle annullabili (impugnabili).

Le delibere annullabili sono trattate dall’art 1137 e sono quelle delibere che sono contrarie alla legge o al regolamento di condominio. Queste delibere sono impugnabili da qualsiasi condomino assente, dissenziente o astenuto in assemblea entro 30 giorni. 

Le delibere nulle hanno il loro essere nella nullità come quel vizio che non consente alla delibera dispiegare i propri effetti giuridici non appare nell’art 1137 ma è materia giuridica, il giudice potrà accertare la nullità e darne l’ufficialità. Legata a questo suo stato di essere l’impugnazione potrà essere fatta da qualsiasi condomino e senza limiti di tempo. 

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