Studio Fabrizi | Amministratore condominio a Roma

L’androne non è un parcheggio. Anche per il Comune di Roma? Mobilità ciclistica

La legge quadro n. 2/2018, pubblicata nella GU del 31 gennaio 2018 ed entrata in vigore il 15 febbraio dello stesso anno ha “l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attività turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia”.

Inoltre lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati hanno l’obbligo di realizzare questa mobilità ciclistica “in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale e da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilità, sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini.”

In quest’ottica comuni dovranno realizzare spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici di residenza o di attività produttive e nelle strutture pubbliche, i comuni hanno stabilito le caratteristiche di questi spazi destinati alle biciclette degli stabili ad uso pubblico e privato.

Infatti sono previste delle disposizioni relative agli strumenti urbanistici per realizzare le velostazioni: stalli per bici per edifici ad uso pubblico e approvare regolamenti edilizi che consentano il parcheggio delle bici negli stabili siano essi pubblici o condominiali.

Nel 2019 a Roma è stato presentato il PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) dove sono raccolte le proposte di associazioni e cittadini sulla gestione integrata delle infrastrutture di trasporto pubblico e ciclabilità con conseguenti valutazioni degli uffici tecnici.

L’ androne condominiale

L’ androne condominiale può essere usato come stallo per le bici di proprietà dei condomini? Infatti spesso la maggior parte delle diatribe tra condomini coinvolgono gli spazi comuni, è necessario conoscere la normativa in merito all’uso dell’androne condominiale in relazione alla necessità di soddisfare la mobilità ciclistica.

Per il comune di Roma è stata varata una delibera del 15 febbraio del 2018 riguardo gli spazi destinati al ricovero delle biciclette nella città: “In tutti i cortili e negli spazi comuni degli edifici esistenti, acquisito, ove necessario, il parere dell’Assemblea Condominiale, è consentito individuare appositi spazi idonei e facilmente accessibili da destinarsi al ricovero di mezzi di trasporto alternativi ai mezzi motorizzati, quali le biciclette, anche mediante l’installazione di rastrelliere.

In caso di interventi di nuova edificazione, di demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione edilizia di interi edifici, nonché interventi che intervengano sui cortili condominiali e sugli spazi comuni, quota parte di questi ultimi, in misura non inferiore all’1% della SUL oggetto dell’intervento, deve essere destinata a spazi idonei al ricovero di mezzi di trasporto alternativi ai mezzi motorizzati, quali le biciclette, resi opportunamente sicuri e facilmente accessibili. 

In entrambi i casi previsti dai commi 1 e 2, gli spazi destinati al ricovero delle biciclette sono a servizio esclusivo di chi abita o lavora negli edifici collegati al cortile e alle parti di uso comune.”

In altre parole se il condominio è dotato di un regolamento che vieta il parcheggio della bicicletta nell’androne non è possibile parcheggiarla lì ma bisogna lasciarla fuori. 

Nel caso in cui non venga specificato vale la regola dell’art. 1102 c.c. secondo il quale ogni condomino ha diritto di usare le parti comuni secondo le sue esigenze, purché ciò non comporti una modificazione della loro destinazione d’uso, un’alterazione del decoro dell’edificio o una lesione del pari diritto degli altri condomini.

Nel caso della necessità di intervenire con una nuova edificazione per creare un ricovero per le biciclette deve avere dimensioni ridotte e idonee all’uso che se ne deve fare.

Lo Studio Fabrizi è a Roma in via Giuseppe Saredo 81, ci occupiamo di amministrazioni condominiali, gestione locazione, redazione tabelle millesimali e redazione regolamenti di condominio, contattaci per saperne di più!

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