Studio Fabrizi | Amministratore condominio a Roma

Perché il Condominio deve avere un conto corrente e chi può visionarlo?

Ogni condominio possiede un conto corrente condominiale sul quale transita il denaro necessario a soddisfare i pagamenti della gestione e manutenzione degli spazi comuni. Ma è davvero necessario? Soprattutto chi gestisce i conti e può visionarli?

Obbligo conto corrente condominiale 

L’art. 1129 comma 7 del c.c. stabilisce che: “L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”. 

In questo la legge è molto chiara, qualsiasi transito di denaro deve essere tracciabile su un conto corrente di proprietà del condominio, inoltre la pena per la mancata soddisfazione è descritta nel comma 11 e 12:”l’amministratore può essere revocato dall’autorità giudiziaria, previo tentativo di revoca dell’incarico in sede assembleare. In questo caso la richiesta può essere avanzata anche da un solo condomino, anche se questa non fa parte delle irregolarità specifiche”.

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Apertura conto corrente condominio

Una volta nominato un’ amministratore di condominio questi deve immediatamente:

  • Se esiste già un conto corrente del condominio dovrà procedere alla variazione dell’intestazione del conto stesso;
  • Se deve aprirne uno nuovo, si recherà nella banca che ritiene più conveniente e aprirà un conto. Il condominio durante l’assemblea può dare indicazioni specifiche in merito alla scelta.

Da quel momento tutto il denaro relativo all’amministrazione ordinaria, straordinaria e per  innovazioni verrà versata nel conto del condominio.

Conto condominio chi può visionarlo?

  • L’amministratore in prima istanza, perché gestisce il patrimonio in modo che tutte le spese di gestione degli spazi comuni siano onorate.
  • Ciascun condomino può ottenere l’esibizione della documentazione periodica rilasciata dalla banca attraverso l’amministratore, oppure può chiedere di prendere visione ed estrarne una copia della rendicontazione periodica a proprie spese.
  • Il condominio chiedendo all’amministratore o, nel caso questi non sia collaborativo, rivolgendosi al giudice.

Infatti la procedura civile permette di ottenere il rendiconto periodico direttamente dall’istituto di credito ad ogni condomino specificando che:”  la nuova disciplina non prescrive un obbligo, in capo al condomino, di esclusiva richiesta all’amministratore, unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, di preventiva richiesta all’amministratore stesso” (così, dec. 8817/2015. Cfr., anche, dec. 691/2015). 

In altre parole l’amministratore di condominio non ha l’esclusività di visionare il conto corrente condominiale, ma se un condominio desidera visionarne il rendiconto dovrà chiedere in prima istanza a lui, solo nel caso in cui l’amministratore non fosse collaborativo potrà accedervi facendo ricorso alla legge.

E’ evidente che in situazioni di trasparenza e collaborazione il conto corrente permette di gestire in modo pratico e veloce le necessità di un condominio, diversamente gli inquilini sono tutelati dalla legge italiana.

Lo Studio Fabrizi si occupa di amministrazione di condomini con esperienza e professionalità, vantando un team specializzato in condomini e supercondomini, per saperne di più contattaci!

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