Studio Fabrizi | Amministratore condominio a Roma

Privacy in condominio

La privacy condominio è uno degli argomenti più delicati nell’ambito di una buona convivenza all’interno dello stabile. Il diritto alla riservatezza dei condomini è molto importante e va tutelato in tutti i  modi. La violazione della privacy nei casi più gravi  comporta il pagamento di ammende e multe.

Inoltre, dal  10 agosto 2018 è entrato in vigore il nuovo GDPR  (acronimo di General Data Protection Regulation) ossia  il  Regolamento Europeo 2016/679 che ha adeguato la normativa nazionale del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai principi sanciti dall’UE. Tutti coloro che, per ragioni professionali, vengono in possesso di dati personali sono soggetti alle disposizioni del Regolamento.

Vediamo nello specifico le conseguenze in ambito condominiale del GDPR.

shutterstock_794205979
shutterstock_1355262494

Obblighi degli amministratori privacy

L’amministrazione del condominio deve:

  • Predisporre un’informativa corretta e trasparente, riportante tra l’altro le finalità del trattamento, il tempo di uso e conservazione dei dati.
  • Conservare in completa sicurezza tutti i documenti riconducibili al condominio o ai residenti e i dati devono essere consultabili in tempi brevi, previa richiesta da parte del condomino.
  • Rispettare e far rispettare i principi del regolamento e i diritti degli interessati.
  • Provvedere in forma scritta alle nomine dei responsabili e/o autorizzati al trattamento dei dati, quali ad esempio collaboratori, fornitori di servizi, videosorveglianza, dipendenti del condominio ecc.

Video sorveglianza condimini privacy

Anche al riguardo di videosorveglianza e telecamere di sicurezza il regolamento sulla privacy  tutela i diritti dei condomini.

La videosorveglianza è ammissibile solo in relazione all’esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concreti pericoli (ad esempio quando si sono già verificati nel condominio o nella zona furti, oppure quando il condominio è situato in zone ad alto rischio di criminalità).

Innanzitutto, vanno distinte le videocamere di sicurezza utilizzate per salvaguardia di singole proprietà dalle telecamere per controllo di area comune.

Nel caso di apparecchiature per fini esclusivamente personali e nell’ambito del proprio appartamento, non andranno applicate le norme sulla privacy, salvo che la videosorveglianza privata ecceda il perimetro dell’abitazione del singolo condomino. In questo ultimo caso l’amministratore può richiedere al singolo condomino copia della relazione tecnica e dei campi di visione delle videocamere installate.

Il legislatore riguardo alle aree comuni stabilisce che le telecamere devono essere segnalate con appositi cartelli posti in una zona visibile a tutti e, le registrazioni vanno memorizzate e conservate  generalmente per un lasso di tempo non superiore a 24-48 ore e devono essere protette con un apposito sistema di sicurezza. L’installazione delle telecamere di sicurezza deve essere decisa dall’assemblea, con almeno la metà dei partecipanti favorevoli (o metà dei millesimi). Analoghi diritti e obblighi per il videocitofono, che però, viene considerato un accessorio personale e deve avere un raggio d’azione limitato alla sua finalità, come stabilito dal Garante della Privacy.

Condomini morosi e privacy

L’amministratore del condominio si occupa della  riscossione dei contributi dei condomini e paga le spese necessarie alla gestione e conservazione delle cose comuni. In caso di mancato pagamento delle spese condominiali l’amministratore si deve occupare della riscossione forzosa delle somme dovute e, su  richiesta dei creditori non soddisfatti,  è tenuto a comunicare i dati dei condomini morosi.

Chiamo lo studio Amministrazioni Fabrizi per qualsiasi necessità!

Share this Post!