Studio Fabrizi | Amministratore condominio a Roma

Regolamento di condominio e Regolamento Contrattuale

Qual’è la differenza tra il regolamento di condominio assembleare e il regolamento contrattuale? Chi è del settore sente spesso parlare di questi due tipi di regolamento, ma tutti gli altri probabilmente non ne hanno mai sentito parlare. Facciamo un po’ di chiarezza.

Regolamento di condominio codice civile

L’Art. 1138 del c.c. afferma che “quando in un edificio il numero dei condomini e’ superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.

Ciascun condomino puo’ prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7 dell’articolo 1130. Esso puo’ essere impugnato a norma dell’articolo 1107.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.”

CONDOMINIO

Regolamento di condominio assembleare

Il regolamento condominiale è istituito per legge, deve essere onorato da tutti i condomini anche perchè da loro composto e approvato in sede di assemblea condominiale.

La caratteristica fondamentale di questo regolamento è che non può negare diritti che già ogni condomino possiede ma non può neppure aggiungerne di altri. 

Regolamento di condominio contrattuale

Il regolamento contrattuale è redatto dal costruttore e approvato da chi ha acquistato l’immobile durante il rogito. Essendo stato approvato da tutti gli acquirenti è quindi accettato all’unanimità e quindi fortemente vincolante.

Questo perché solo l’autolimitazione può essere vincolante, diversamente da ciò che avviene approvato a maggioranza, che può agire solamente su un campo più ristretto.

In quest’ottica si può capire perché il regolamento contrattuale può limitare diritti posseduti dai condomini e aggiungerne altri. 

Lo Studio Fabrizi è a Roma e si occupa con successo di amministrazione condominiale, vieni a scoprire il nostro studio!

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